Non si tassa il reddito del lavoratore residente all’estero #adessonewsitalia
Il reddito percepito dal lavoratore italiano all’estero si tassa nel Paese Ue di residenza dove il reddito viene prodotto; a tal fine, la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale tedesca dimostra il diritto al rimborso dell’Irpef pagata in Italia, a meno che l’ufficio sia in grado di provare la permanenza all’estero per un periodo inferiore alla metà dell’anno. Ad affermarlo è la Ctp di Pescara 226/2/2022 (presidente Perla, relatrice Papa) che ha risolto favorevolmente al contribuente un giudizio sul rimborso dell’Irpef pagata da un bancario su un assegno straordinario di sostegno al reddito.
La doppia trattenuta
Il dipendente della banca italiana, distaccato in Germania, aveva percepito l’emolumento sul quale il Fisco tedesco aveva operato la trattenuta alla fonte. La somma, tuttavia, veniva tassata anche in Italia e per questo il contribuente presentava istanza di rimborso, cui però il centro operativo di Pescare opponeva un diniego.
Il ricorso del bancario
Nel ricorso, dopo aver precisato la natura pensionistica della somma (peraltro confermata sia dall’Inps che dalla stessa autorità fiscale tedesca), si evidenziava come, in base alla convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, la somma fosse tassabile solo in Germania; quanto all’onere probatorio (in base all’articolo 7 del Dlgs 546/92 a carico del contribuente), la tassazione in Germania era dimostrata dal certificato del Fisco d’Oltralpe.
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